Chi siamo

La figura professionale, le sue competenze e le applicazioni professionali

A seguito del D.P.R. 283/luglio/99, che emanava le norme di esecuzione della Legge 59 del 1994 sull'ordinamento della professione di Tecnologo Alimentare, hanno potuto prendere vita degli Ordini Regionali.

Attualmente sono stati costituiti gli Ordini regionali di:

  • Abruzzo
  • Basilicata - Calabria
  • Campania - Lazio
  • Emilia Romagna - Toscana - Marche - Umbria
  • Friuli Venezia Giulia
  • Lombardia - Liguria
  • Molise
  • Piemonte - Valle D'Aosta
  • Puglia
  • Sicilia - Sardegna
  • Veneto - Trentino Alto Adige

E' stato costituito anche un Consiglio Nazionale dei Tecnologi Alimentari
www.tecnologialimentari.it

Piemonte - Valle d'Aosta Lombardia - Liguria Veneto - Trentino Friuli Venezia Giulia Emilia Romagna - Toscana - Umbria - Marche Lazio - Campania Abruzzo Molise Puglia Basilicata - Calabria Sicilia - Sardegna

Il tecnologo alimentare

Il titolo professionale di Tecnologo Alimentare spetta solo a chi ha conseguito la laurea quinquennale in Scienze e Tecnologie Alimentare ed equipollenti (laurea specialistica classe 78/s, laurea magistrale LM 70), ed ha superato l'esame di Stato per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della suddetta professione e si è regolarmente iscritto all'Albo professionale della sua Regione.

Il Tecnologo Alimentare possiede una adeguata preparazione tecnico-scientifica, che lo mette in grado di inserirsi nel settore alimentare caratterizzato in questi ultimi tempi da una costante e notevolissima evoluzione tecnologica.

La formazione di questo professionista si basa su più aree disciplinari:

  • Alimentazione e nutrizione
  • Chimica degli alimenti e bromatologia
  • Commercializzazione e Marketing
  • Microbiologia e igiene applicata agli alimenti ed alla produzione industriale
  • Tecnologia dei processi produttivi e di trasformazione

Le competenze

Le competenze del dottore Tecnologo Alimentare nell'ambito della sua attività professionale sono numerose e tutte elencate nella Legge 59, art. 2.

  • Funzioni di direzione, amministrazione e gestione di imprese che operano nel settore della produzione, trasformazione, conservazione e commercializzazione degli alimenti
  • Studio, progettazione, direzione, sorveglianza e conduzione degli impianti e dei processi di lavorazione degli alimenti e dei prodotti biologici correlati
  • Assunzione di responsabilità delle analisi chimico-fisiche-microbiologiche sui prodotti alimentari per il controllo della loro qualità e per la definizione degli standard e dei capitolati per la loro produzione
  • Attività di ricerca e sviluppo di processi e prodotti nel campo alimentare
  • Partecipazione alle attività di pianificazione alimentare, con riguardo alla valutazione delle risorse esistenti, alla loro utilizzazione e alle esigenze alimentari e nutrizionali dei consumatori e ad altre attività di pianificazione della produzione alimentare in ambito nazionale
  • Collaborazione con altri professionisti per le attività che competono alla ristorazione collettiva in mense aziendali, mense pubbliche e mense ospedaliere
  • Collaborazione con agenzie internazionali e comunitarie ai programmi di sviluppo agro-alimentare
  • Funzioni peritali e arbitrali presso i Tribunali;

La sua preparazione di così ampio spettro permette a questo professionista di affrontare tutti gli aspetti relativi alla filiera produttiva dell'alimento da quando viene raccolto a quando viene consumato.

Il Tecnologo Alimentare, grazie a questa molteplicità di conoscenze, diventa il punto di riferimento indispensabile per la gestione e lo sviluppo del settore agro-alimentare che pone, come obiettivo primario, il raggiungimento della "qualità" e della "sicurezza" degli alimenti

Applicazioni professionali

  • Attività didattica
  • Attività di marketing
  • Consulenza tecnica, controlli e ricerca applicata
  • Controllo qualità
  • Direzione e controllo dei processi produttivi
  • Divulgazione e informazione alimentare
  • Gestione e controllo nella grande distribuzione e nella ristorazione collettiva
  • Progettazione e realizzazione di impianti di processo
  • Ricerca e Sviluppo

Sportello Professione

Codice ISTAT Professione

La categoria professionale Tecnologo Alimentare è stata pertanto inserita tra le "Professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione" e nella più specifica classificazione delle "Biotecnologie Alimentari" con attribuzione di rispettivo codice:

Tecnologo Alimentare - Codice ISTAT 23114

L'inserimento della categoria professionale di Tecnologo Alimentare nelle classifiche Istat ha coinciso, e ciò che più rileva, con l'integrazione della declaratoria Istat di riferimento, mediante l'evidenziazione di ruolo ed esclusività dei compiti della figura professionale:

"Le professioni comprese in questa categoria conducono ricerche su concetti e teorie fondamentali nel campo della biologia, della genetica, della zoologia, della botanica e dell'ecologia, incrementano la conoscenza scientifica in materia e la applicano in attività di ricerca e nelle sperimentazioni di laboratorio. Studiano le basi della vita animale e vegetale; le sue origini, i sistemi di relazione, le modalità di sviluppo e di evoluzione; le composizioni, le reazioni e le attività chimiche che influenzano i processi vitali; la fisica degli organismi viventi e i fenomeni energetici correlati; i fattori sottostanti alla origine, allo sviluppo e alla trasmissione dei loro caratteri; ne studiano le strutture genetiche e le possibilità di modificarle. Analizzano le sostanze alimentari, ne individuano di nuove, ne determinano la composizione e gli elementi nutrizionali, studiano i fattori sottostanti al loro deterioramento. Studiano le forme della vita vegetale e animale, le origini, la genetica, i processi vitali, le malattie e gli stessi comportamenti animali; le interrelazioni fra gli organismi viventi e i fattori ambientali e antropici che ne influenzano la sopravvivenza. Applicano e rendono disponibili tali conoscenze nella medicina; nella produzione di beni e servizi; nell'agricoltura e nell'allevamento degli animali, nella produzione di farmaci per la cura della salute e di prodotti per l'alimentazione umana e animale. L'esercizio delle professioni di Biologo e di Tecnologo Alimentare, classificate in questa categoria, è regolato dalle leggi dello Stato".

Va debitamente sottolineato che l'Istat, nel decidere l'inserimento di nuovi contenuti, si attiene anche a sistemi di classificazione internazionale e che pertanto i dati inseriti vanno letti in un'ottica classificatoria e non politica.

Proprio per mediare l'esigenza dell'uso nazionale dei dati raccolti e quello internazionale degli stessi, l'Istat ha sottolineato nella declaratoria l'esclusività professionale del Tecnologo e del Biologo, dando atto al contempo di altre funzioni professionali ad essi riconducibili sia pur in assenza di laurea specialistica o master di II livello.

Il risultato raggiunto potrà avere un importante risvolto pratico nell'ottica della definizione delle competenze riservate ed esclusive, tenuto conto che più spesso le stesse vengono chiarite in sede giurisprudenziale anche con l'ausilio di dati ufficiali, come quelli in possesso dell'Istat e vagliati dallo stesso Istituto.

Area Download

 Scarica la brochure informativa

 OTAM su "Il Mondo"

 Presentazione Ordini Professionali

 Scuola&Cibo - Ota 2011

 La definizione di "Tecnologo Alimentare" su Wikipedia

 L'intervista telefonica del ministro Martina (6/10/2016 RTL 102.5)

Documenti e download

Formazione e aggiornamenti

Corsi di formazione e programmi professionali

Amministrazione Trasparente

Normativa

La Legge Severino sull'anticorruzione e la trasparenza, compresi tutti i decreti attuativi, si applica anche agli Ordini professionali che devono pertanto rispettare gli obblighi sulla trasparenza amministrativa (decreto legislativo n.33/2013) e le regole sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi. Lo stabilisce l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) nella delibera n.145/2014.

Per deliberare l'applicabilità della Legge Severino agli Ordini professionali, L'ANAC ha ancorato il provvedimento sulla sentenza della Cassazione n.21226/2001 secondo la quale Ordini e Collegi sono "enti pubblici non economici, operano sotto la vigilanza dello Stato per scopi di carattere generale e le loro prestazioni lavorative subordinate integrano un rapporto di pubblico impiego".

La normativa in vigore in materia è rappresentata dalla legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013 che affidano alla "trasparenza" dell'attività amministrativa un ruolo decisivo per la lotta alla corruzione e all'illegalità nella pubblica amministrazione.

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